Un contribuente ha richiesto un rimborso fiscale su una somma ricevuta da un fondo pensione complementare, sostenendo la deducibilità dei contributi versati. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave sulla tassazione fondi pensione: le prestazioni derivanti da fondi complementari su base volontaria sono interamente imponibili, senza possibilità di dedurre i contributi precedentemente versati, poiché non obbligatori per legge.
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