Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) ha visto le sue agevolazioni fiscali contestate dall'amministrazione finanziaria, che ne disconosceva la natura non commerciale. Dopo due sentenze favorevoli all'ASD nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia Fiscale. La Corte ha ribadito che l'onere della prova per le agevolazioni fiscali ASD spetta all'associazione stessa, ma ha giudicato inammissibile il ricorso dell'Agenzia in quanto mirava a una nuova valutazione dei fatti, già accertati dal giudice di merito, che aveva ritenuto provata la genuinità della vita associativa e l'assenza di scopo di lucro.
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