Una società cooperativa ha impugnato un avviso di pagamento per contributi previdenziali non versati, sostenendo che l'agente della riscossione avesse avviato l'azione esecutiva nonostante la presentazione di una richiesta di proroga della rateizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che la seconda istanza di dilazione era stata ricevuta dall'ente quando era già entrata in vigore una legge più restrittiva. Poiché la società era già decaduta dal precedente piano di ammortamento, non aveva più diritto a ottenere la rateizzazione dei contributi previdenziali. Inoltre, la ricorrente non ha depositato copia dell'istanza in giudizio, violando le regole processuali sulla specificità del ricorso. Vince l'ente della riscossione, e la società deve pagare le spese di giudizio.
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