La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per associazione mafiosa contro la confisca di prevenzione di due immobili acquistati nel 2004. Il ricorrente sosteneva che l'acquisto fosse avvenuto prima della manifestazione della sua pericolosità sociale, collocata dalla condanna penale tra il 2009 e il 2011. I giudici hanno invece confermato la retrodatazione della sua pericolosità al 2004, basandosi sui suoi stretti legami con un capo mafioso, che era stato anche suo testimone di nozze nel 2005. Poiché i redditi dichiarati dal nucleo familiare erano del tutto insufficienti a coprire l'acquisto e le rate del mutuo, la sproporzione patrimoniale ha giustificato la misura ablativa. Il ricorrente perde la proprietà dei beni e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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