La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di una email contenente un avviso di liquidazione è legittima. Secondo i giudici, non si contesta il mezzo di comunicazione (l'email), ma l'atto tributario stesso in essa contenuto, soprattutto se identico a quello notificato formalmente in seguito. La sentenza sottolinea che qualsiasi atto lesivo della posizione del contribuente, indipendentemente dalla forma, è sempre ricorribile davanti alla giurisdizione tributaria.
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