Una società immobiliare, colpita dal sisma del 1990 in Sicilia, ha richiesto uno sgravio fiscale IVA integrale per gli anni 1991-1992. Sebbene le commissioni tributarie di primo e secondo grado avessero accolto la richiesta, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con l'ordinanza n. 10441/2024, la Suprema Corte ha stabilito che lo sgravio fiscale IVA è incompatibile con il principio di neutralità fiscale dell'Unione Europea, che impone la riscossione integrale dell'imposta. Pertanto, la normativa nazionale che prevede una riduzione del debito fiscale per eventi calamitosi non può essere estesa all'Imposta sul Valore Aggiunto.
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