La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22700/2024, si è pronunciata su un caso di indebita detrazione IVA relativa a costi infragruppo e distacco di personale. La Corte ha stabilito che, per la detrazione IVA sui costi infragruppo, la società beneficiaria ha un rigoroso onere della prova sull'effettività, inerenza e utilità dei servizi ricevuti, non essendo sufficiente un generico contratto di 'cost sharing'. Diversamente, ha chiarito che il rimborso del costo per il distacco di personale è soggetto a IVA se esiste un nesso di corrispettività tra il servizio e la somma pagata, in linea con il diritto UE.
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