Un fondo previdenziale ha citato in giudizio una compagnia assicurativa per il mancato pagamento di indennizzi. L'assicurazione ha eccepito la sospensione della copertura a causa del tardivo pagamento del premio. Il fondo ha tentato di opporre in compensazione il proprio credito per gli indennizzi con il debito per il premio. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per motivi procedurali, ha enunciato un importante principio di diritto: la compensazione premio assicurativo non è legalmente possibile. La Corte ha chiarito che il premio assicurativo non è una semplice controprestazione, ma ha la funzione essenziale di costituire la riserva economica necessaria a coprire i rischi dell'intera collettività degli assicurati, rendendolo non compensabile con il credito per l'indennizzo.
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