Una società assicurata si è vista negare l'indennizzo per un incendio a causa di modifiche societarie avvenute dopo la stipula della polizza. La Compagnia chiedeva l'annullamento del contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento del contratto di assicurazione, previsto dall'art. 1892 c.c., si applica solo a dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della conclusione del contratto. Le circostanze successive, come l'aggravamento del rischio, sono regolate dall'art. 1898 c.c. e possono giustificare al massimo il recesso dell'assicuratore, ma non un annullamento retroattivo, soprattutto se l'evento dannoso si è già verificato.
Continua »