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Art. 189 del Trattato CEE

6 provvedimenti

Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata attuazione di direttive UE. Il punto centrale è la prescrizione medici specializzandi. La Corte ha confermato che il termine decennale per l'azione di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/99, respingendo le tesi sulle incertezze giurisprudenziali come causa di sospensione del termine.
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Remunerazione medici specializzandi: no a importi maggiori
Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto una maggiore remunerazione per i corsi frequentati dopo il 1991, invocando la normativa più favorevole entrata in vigore nel 2006. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la borsa di studio percepita era adeguata e che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva. La corretta remunerazione medici specializzandi è quella prevista dalla legge vigente al momento del corso.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione conferma
L'ordinanza 3230/2023 della Corte di Cassazione affronta il tema della prescrizione medici specializzandi. Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per il mancato pagamento dell'indennità durante la specializzazione, a causa della tardiva attuazione di direttive europee. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il termine di prescrizione decennale per tali richieste di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/99. Secondo la Corte, da quella data i medici avevano la 'ragionevole certezza' della posizione dello Stato e avrebbero dovuto agire per interrompere la prescrizione.
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Risarcimento medici specializzandi e prescrizione
La Corte di Cassazione chiarisce le regole su prescrizione e quantificazione del risarcimento per i medici che frequentarono le scuole di specializzazione prima del 1991 senza ricevere un'adeguata remunerazione. La Corte conferma che il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 e che l'importo del risarcimento deve essere calcolato sulla base della Legge n. 370/1999, non del successivo D.Lgs. n. 257/1991. La sentenza accoglie il ricorso dell'amministrazione statale sull'importo e rigetta quello di un medico sulla decorrenza della prescrizione.
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Prescrizione medici specializzandi: la conferma del ’99
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29076/2024, ha rigettato il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata attuazione di direttive europee sulla loro remunerazione. La Corte ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione decennale del diritto al risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999. Sebbene la Corte d'Appello avesse motivato erroneamente la sua decisione, la Cassazione ha ritenuto il dispositivo corretto in diritto, procedendo alla sola correzione della motivazione. L'ordinanza ribadisce che da quella data i medici avevano la ragionevole certezza dell'inadempimento statale, facendo partire il termine per la prescrizione medici specializzandi.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
Un gruppo di medici ha citato in giudizio diversi Ministeri per ottenere un risarcimento per la mancata retribuzione durante i loro anni di specializzazione, in base a direttive europee. Le loro richieste sono state respinte in primo e secondo grado per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sua giurisprudenza consolidata. La Corte ha ribadito che il termine di prescrizione decennale per i medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Tale legge, pur risolvendo solo parzialmente la questione, ha creato una "ragionevole certezza" per i medici esclusi che lo Stato non avrebbe più legiferato in loro favore, facendo così decorrere il termine per agire legalmente. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti per responsabilità aggravata, avendo proposto un ricorso su una questione giuridica ormai pacifica.
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