Un imputato, condannato per guida in stato di alterazione, ha contestato la validità della notifica dell'atto d'appello, eseguita presso il suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che, una volta avvenuta con successo la prima notifica personale, le notifiche successive sono legittimamente eseguite presso il difensore di fiducia per l'intero corso del processo, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., rendendo irrilevante la mancata elezione di domicilio.
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