L'Imputato, condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa con ruolo direttivo commesso fino al 1995, affrontava un nuovo giudizio per partecipazione al medesimo sodalizio armato fino al 2011. La Corte di merito riconosceva la continuazione tra le condotte, individuando quale violazione più grave nel reato continuato la partecipazione più recente, a causa dell'inasprimento legislativo dei minimi edittali intervenuto nel tempo. L'Imputato contestava tale scelta, sostenendo la maggiore gravità del ruolo di vertice già giudicato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che il confronto tra le sanzioni edittali in vigore al momento dei fatti e tra le pene concretamente irrogande attribuisce maggiore gravità al reato successivo con minimo edittale più elevato.
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