Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il funzionamento dell'etilometro. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso cassazione, poiché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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