Il Tribunale di sorveglianza ha negato la riabilitazione penale a un soggetto condannato per numerosi reati, tra cui truffa e corruzione. Il richiedente ha impugnato la decisione sostenendo di aver pagato ventimila euro alle vittime e di non dover pagare le spese processuali poiché annullate dal giudice tributario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la riabilitazione penale richiede l'effettivo adempimento di tutte le obbligazioni civili, compreso il pagamento integrale delle spese di giustizia, che nel caso specifico non risultavano saldate. Inoltre, il semplice versamento di una somma forfettaria, senza un attivo sforzo per risarcire integralmente i danneggiati, non dimostra il ravvedimento necessario per ottenere il beneficio, a prescindere dalle condizioni economiche del condannato.
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