Un correntista ha citato in giudizio la propria banca lamentando un disservizio internet banking che gli avrebbe impedito di investire settantamila euro in titoli azionari, chiedendo il risarcimento dei danni. La banca ha restituito le somme durante il giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito, poiché il cliente disponeva di un canale alternativo e funzionante, ovvero il servizio di assistenza telefonica (telephone banking), per effettuare le operazioni desiderate. Inoltre, la condotta del cliente, che ha effettuato solo due accessi in due mesi, è stata ritenuta incompatibile con l'urgenza di investire dichiarata. Di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto in assenza di una reale responsabilità della banca.
Continua »