Un imprenditore agricolo ristruttura un immobile in affitto per la sua attività e chiede il rimborso dell'IVA pagata. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso perché i lavori sono stati eseguiti su un bene di proprietà altrui e quindi non 'ammortizzabile' dal contribuente, requisito che la legge prevede per il rimborso. La Corte di Cassazione, di fronte a sentenze precedenti contrastanti, non decide la questione. Riconosce che esiste un dubbio fondamentale: le regole per ottenere il rimborso IVA su beni di terzi sono le stesse, più flessibili, previste per la semplice detrazione? Per risolvere questa incertezza, la Corte ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, il suo organo più autorevole, affinché stabiliscano un principio di diritto definitivo e valido per tutti.
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