Una Pubblica Amministrazione ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una Compagnia Assicurativa per riscuotere una fideiussione a garanzia di opere pubbliche non completate. Dopo il pagamento, l'ente ha rilasciato una quietanza con la formula del nulla a pretendere. Successivamente, nel giudizio di opposizione, l'ente ha chiesto una somma maggiore basata su una perizia tecnica. La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la richiesta, considerando la quietanza come una rinuncia definitiva. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la quietanza liberatoria con clausole generiche è una semplice dichiarazione di scienza e non una rinuncia ai diritti. Inoltre, la richiesta di un importo maggiore non costituisce una domanda nuova vietata, ma una lecita modifica della domanda originaria.
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