Una società creditrice ottiene un decreto ingiuntivo basato su un contratto, ma in seguito all'opposizione della debitrice, modifica la propria domanda fondandola su un secondo contratto, sostitutivo del primo. La Corte d'Appello considera questa modifica una 'mutatio libelli' inammissibile. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, chiarisce che la modifica della domanda è permessa se non altera l'interesse sostanziale e la vicenda di fatto alla base della pretesa iniziale. La Corte ha quindi cassato la sentenza, rinviando il caso per un nuovo esame basato su questo principio.
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