Una società fornitrice di servizi pubblicitari ha ottenuto un decreto ingiuntivo basato su un contratto del 2012. Durante il giudizio di opposizione, a fronte delle contestazioni della società committente, la fornitrice ha introdotto una domanda subordinata basata su un diverso contratto successivo. La Corte d'Appello ha dichiarato tale domanda inammissibile, ravvisando una mutatio libelli vietata. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla modifica della domanda in corso di causa, ha sospeso il giudizio in attesa di una decisione chiarificatrice delle Sezioni Unite.
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