Una società contribuente stipula un accordo per i debiti tributari, portando i giudici a dichiarare la cessazione della materia del contendere tramite un'ordinanza. L'azienda non rispetta i pagamenti e l'accordo viene revocato. L'Agenzia Fiscale chiede di riaprire il processo, ma i giudici di merito rifiutano, ritenendo l'ordinanza ormai definitiva. La Cassazione ribalta la decisione. L'ordinanza iniziale era priva della firma del giudice relatore. Questo difetto formale causa una nullità insanabile, impedendo all'atto di diventare definitivo. Di conseguenza, venuto meno l'accordo fiscale, il processo deve proseguire per accertare il debito. La pronuncia dimostra che gli errori formali gravi impediscono la chiusura definitiva delle liti.
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