Una società in concordato preventivo, dopo l'omologazione e prima della chiusura della procedura, ha stipulato un accordo di rinegoziazione dei crediti con alcune banche per ristrutturare il debito residuo. Successivamente, la società è fallita. La società cessionaria dei crediti bancari ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo l'accordo inopponibile perché non autorizzato dal giudice. La Cassazione ha invece stabilito che, dopo l'omologazione del concordato, la società torna in bonis e può liberamente stipulare un accordo di rinegoziazione dei crediti senza necessità di autorizzazioni giudiziali, in quanto non si tratta di una modifica del piano concordatario ma di un autonomo contratto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della società creditrice, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame.
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