Un amministratore ha citato in giudizio la società controllante e i suoi esponenti, sostenendo di essere stato indotto con l'inganno ad accettare l'incarico, subendo danni a seguito del fallimento della società amministrata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze dei gradi precedenti. La decisione si fonda sul principio della responsabilità esclusiva dell'amministratore, la cui condotta gravemente negligente – come l'aver svolto un ruolo puramente formale e non essere mai entrato in possesso della contabilità – è stata identificata come l'unica causa dei danni da lui stesso lamentati, interrompendo qualsiasi nesso causale con le presunte condotte illecite dei convenuti.
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