Nel corso di un giudizio cartolare d'appello, svoltosi durante l'emergenza pandemica, l'accusa ha depositato le proprie conclusioni in ritardo rispetto ai termini di legge. L'Imputato ha impugnato la condanna in Cassazione, lamentando la violazione dei termini a difesa e la conseguente nullità della sentenza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale non cancella l'atto, ma genera una nullità a regime intermedio. Di conseguenza, la difesa, una volta ricevuta la notifica telematica, ha l'onere di eccepire tempestivamente il vizio prima dell'inizio dell'udienza, eventualmente chiedendo un rinvio per replicare. Non averlo fatto preclude la possibilità di sollevare la questione direttamente davanti alla Cassazione. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese.
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