La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9355/2025, ha rigettato il ricorso di una coppia che aveva costituito un fondo patrimoniale per sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori. La Corte ha chiarito che l'azione revocatoria fondo patrimoniale è esperibile anche per atti anteriori al sorgere del credito, a condizione che sia provata la 'dolosa preordinazione' del debitore. Inoltre, ha stabilito che la mancata annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio non impedisce al creditore di agire, in quanto tale pubblicità serve a rendere l'atto opponibile ai terzi, ma non è un presupposto dell'azione revocatoria.
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