La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42371/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per la realizzazione di opere abusive in un'area protetta. Il caso verteva sulla costruzione di un manufatto ligneo e di un ampio pergolato senza il necessario permesso di costruire. La Corte ha stabilito che un'opera, anche se definita 'pergolato', se per dimensioni e stabilità (in questo caso 31 mq e bullonato su base cementizia) altera in modo permanente il territorio, richiede il titolo edilizio. Ha inoltre confermato che la normativa antisismica si applica a qualsiasi costruzione in zona sismica, a prescindere dai materiali.
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