La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24527/2024, ha chiarito i limiti di applicazione del meccanismo del cram down nel concordato preventivo. Il caso riguardava una società il cui piano di concordato era stato respinto. La Corte ha stabilito che il cram down, previsto per forzare l'approvazione del piano in presenza del dissenso dell'amministrazione finanziaria, non si estende al credito per l'aggio vantato dall'Agente della Riscossione, poiché tale credito non ha natura tributaria ma remunerativa. Di conseguenza, la mancanza della maggioranza in quella classe di creditori ha reso legittima la mancata omologazione del concordato e la successiva dichiarazione di fallimento.
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