La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33346/2023, ha stabilito i precisi limiti dei poteri del giudice del rinvio. Nel caso di specie, una Corte d'Appello, a cui era stata rimessa una causa solo per decidere sull'obbligo di un accantonamento finanziario, aveva erroneamente riesaminato la fattibilità dell'intero piano di concordato, rigettandolo. La Cassazione ha annullato questa decisione, affermando che il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto e non può rimettere in discussione aspetti della causa già coperti da una decisione definitiva della stessa Corte Suprema.
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