La Suprema Corte si è pronunciata su un'azione revocatoria promossa da due banche contro una società in liquidazione giudiziale. Durante il giudizio, la Corte aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società terza che aveva originariamente concesso l'ipoteca. La notifica dell'atto è stata eseguita tramite servizio postale, ma la cartolina di ricevimento indicava unicamente il nome della persona fisica del liquidatore, omettendo la sua qualifica di rappresentante legale dell'ente. A causa di questo vizio, la notifica è stata considerata effettuata a un privato cittadino e non alla società. Di conseguenza, non essendo stata eseguita correttamente l'integrazione del contraddittorio, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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