Un cittadino straniero, destinatario di un Mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania per furto e truffa, ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Brescia che ne disponeva la consegna. La difesa lamentava la mancata indicazione delle pene edittali minime e massime nel mandato, ritenendola una violazione insanabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che tale omissione non costituisce un motivo automatico di rifiuto della consegna. Poiché le pene erano facilmente ricavabili dalle norme tedesche indicate e non vi era alcun pregiudizio per i diritti di difesa, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della consegna allo Stato estero.
Continua »