Una società, avente diritto a un rimborso fiscale a seguito di un sisma, ha avviato un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dall'Amministrazione Finanziaria. Quest'ultima si opponeva, eccependo la non definitività della sentenza e l'insufficienza dei fondi statali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per sentenze esecutive ma non definitive e, soprattutto, che la mancanza di fondi non può mai giustificare la riduzione di un diritto al rimborso accertato in sede giudiziale, imponendo al giudice di attivare tutti gli strumenti per garantirne il pagamento integrale.
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