Una società importatrice si è vista contestare il valore dichiarato di merci provenienti dalla Cina. L'Agenzia Fiscale ha rettificato il valore, imponendo maggiori dazi e IVA. La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa fiscale, stabilendo che il valore doganale primario è il 'valore di transazione', ovvero il prezzo effettivamente pagato. L'amministrazione può discostarsene solo in presenza di 'fondati dubbi' e seguendo una rigorosa procedura di contraddittorio con l'impresa, non potendo basare la rettifica su valori statistici generici se non ha prima invalidato le prove del prezzo reale.
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