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Art. 18 d.l. n. 98 del 2011

8 provvedimenti

Gestione separata Inps: niente contributi con reddito minimo
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, ha prodotto nel 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro. L'Inps ha richiesto il pagamento dei contributi alla Gestione separata Inps, sostenendo che l'attività fosse comunque abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che il reddito sotto la soglia dei 5.000 euro è un forte indizio di occasionalità dell'attività. Spetta all'Inps dimostrare, con prove concrete come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione di uno studio, che il professionista ha operato con abitualità. Non avendo l'Inps fornito tale prova, l'avvocato non deve versare alcun contributo.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Omissione contributiva: dichiarare i redditi esclude l’evasione
Un avvocato contesta la richiesta dell'ente previdenziale di pagare contributi e sanzioni per la Gestione separata. La Corte d'appello applica il regime sanzionatorio più lieve dell'omissione contributiva, escludendo l'evasione poiché il professionista ha dichiarato i redditi nel modello unico, pur omettendo la compilazione del quadro specifico per i contributi. L'ente previdenziale ricorre in Cassazione chiedendo l'applicazione delle sanzioni per evasione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici confermano che l'omissione della compilazione del quadro previdenziale non dimostra da sola la volontà di evadere se i redditi sono stati comunque dichiarati al fisco. Di conseguenza, si applica la sanzione per omissione contributiva e non quella per evasione.
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Prescrizione contributi previdenziali: il Quadro RR vuoto è dolo?
Un lavoratore autonomo ometteva di compilare il Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, non versando i contributi alla Gestione Separata. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento oltre i cinque anni ordinari, sostenendo che l'omissione costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello dichiarava comunque estinto il credito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla corretta individuazione del termine di decorrenza e alla sua rilevabilità d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Un professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi omessi relativi all'anno 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva respinto l'eccezione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la richiesta di pagamento, giunta oltre i cinque anni, è tardiva e il debito è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: Quadro RR vuoto, INPS ko
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un praticante avvocato per l'anno 2011. Il professionista non aveva compilato il "Quadro RR" della dichiarazione dei redditi, pur avendo dichiarato i propri compensi nel "Quadro CM". La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che l'omessa compilazione del Quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro previdenziale e la volontà di nascondere il debito, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati al fisco e vi era incertezza normativa sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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Gestione Separata: calcolo prescrizione contributi
La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale per i contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, includendo eventuali proroghe legislative. Nel caso analizzato, un professionista aveva contestato una richiesta dell'INPS relativa all'anno 2009, ritenendola prescritta. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il differimento dei termini al 6 luglio 2010, previsto per i soggetti sottoposti agli studi di settore, sposta in avanti il momento iniziale del calcolo. Di conseguenza, la notifica dell'INPS avvenuta il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, annullando la precedente decisione di merito.
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Prescrizione contributi INPS: le regole sulla proroga
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale in merito alla Prescrizione contributi INPS dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato prescritto il credito, fissando la scadenza del pagamento al 16 giugno 2010. Gli Ermellini hanno invece stabilito che, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, il termine era stato prorogato al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è da considerarsi tempestiva, avendo interrotto il termine quinquennale prima della sua scadenza.
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