Un Professionista era stato condannato a versare all'INPS i contributi alla gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la richiesta di pagamento non fosse caduta in prescrizione, considerando un differimento dei termini di versamento e un tempestivo atto interruttivo dell'INPS. Il Professionista ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della prescrizione. Tuttavia, prima della decisione, il Professionista ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo, esonerando il Professionista dal pagamento dell'ulteriore contributo unificato, dato che la rinuncia era rituale e l'INPS non si era costituito.
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