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Art. 18 comma 12 D.L. n. 98 del 2011

10 provvedimenti

Prescrizione contributi INPS: Quadro RR omesso non è occultamento doloso
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della Prescrizione contributi INPS per i professionisti. Una professionista, non iscritta alla Cassa forense, aveva omesso di compilare il 'Quadro RR' nella dichiarazione dei redditi. L'Istituto di Previdenza riteneva tale omissione un occultamento doloso, che avrebbe sospeso la prescrizione dei contributi. La Corte Suprema ha invece stabilito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce automaticamente occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Ha quindi confermato la prescrizione dei contributi per gli anni contestati, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Istituto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: silenzio o dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, non iscritto alla Cassa forense, il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha dichiarato prescritto il credito dell'ente. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Suprema Corte, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, lasciando aperta la questione sulla prescrizione contributi Gestione Separata.
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Prescrizione dei contributi: INPS perde contro il commercialista
Un libero professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per l'anno 2012, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata: contributi dovuti ma niente sanzioni
Una professionista ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il pagamento delle relative sanzioni per l'anno 2009. La Corte di Cassazione ha confermato che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria autonoma, con redditi superiori a 5.000 euro, devono iscriversi alla Gestione Separata. Tuttavia, accogliendo il ricorso sulle sanzioni, i giudici hanno stabilito che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per il periodo precedente al 2011. Questo esonero deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale che tutela l'affidamento dei professionisti prima del chiarimento legislativo. La professionista vince parzialmente: deve pagare i contributi ma è totalmente esentata dalle sanzioni.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Una professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2009 alla Gestione Separata INPS e delle relative sanzioni civili per evasione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla debenza dei contributi, confermando che il termine di pagamento era stato legittimamente prorogato e quindi il credito non era prescritto. Tuttavia, accogliendo il secondo motivo di ricorso alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Suprema Corte ha annullato le sanzioni civili. I giudici hanno stabilito che per i professionisti non iscritti alla cassa professionale per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS non comporta l'applicazione di sanzioni per i periodi precedenti al 2011, a causa dell'incertezza normativa dell'epoca. Di conseguenza, la professionista deve pagare i contributi ma non le sanzioni.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: il caso INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo il decorso del termine quinquennale. L'INPS ha ribattuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituiva un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. Inoltre, l'ente ha evidenziato che una proroga statale aveva spostato la scadenza dei pagamenti, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione riguardante la rilevabilità d'ufficio del corretto termine di decorrenza della prescrizione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza, senza stabilire ancora un vincitore definitivo.
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Prescrizione dei contributi: il Quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2009. La professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, poiché la richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine considerando i differimenti di legge, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato non iscritto alla Cassa forense per l'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro fiscale non equivale automaticamente a un comportamento doloso, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo e l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non era ancora pacifico all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato prescritto.
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Sanzioni Gestione Separata: la Cassazione le annulla per il 2010
La Corte di Cassazione ha annullato le sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata richieste a una professionista per l'anno 2010. Sebbene l'obbligo di versare i contributi previdenziali rimanga valido, i giudici hanno applicato un'importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 104/2022). Questo principio stabilisce che non sono dovute sanzioni per le mancate iscrizioni relative a periodi precedenti al 6 luglio 2011. La decisione si basa sulla tutela del legittimo affidamento dei professionisti, che prima di quella data si basavano su un quadro normativo e giurisprudenziale diverso. La professionista, quindi, vince la sua battaglia contro le sanzioni, pur dovendo regolarizzare la sua posizione contributiva.
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Omissione contributiva: quando non è evasione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata iscrizione alla Gestione Separata e il tardivo pagamento dei contributi da parte di un professionista non configurano automaticamente evasione, ma una più lieve omissione contributiva. L'elemento chiave è l'assenza di un'intenzione fraudolenta di occultare i redditi, provata in questo caso dalla successiva dichiarazione fiscale che ha permesso all'ente previdenziale di calcolare il dovuto. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'ente, confermando l'applicazione delle sanzioni ridotte.
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