La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Professionista a cui l'INPS chiedeva l'iscrizione alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPS, ritenendo sufficiente la produzione di reddito. Il Professionista ha contestato, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale, non solo dal reddito, specialmente se già coperto da altre previdenze. La Cassazione ha accolto il ricorso del Professionista. Ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad un albo richiede l'accertamento dell'esercizio abituale dell'attività, anche se non esclusiva, e che il reddito non sia già assoggettato a contribuzione. Il superamento della soglia di 5.000 euro per attività occasionale non rende automatica l'iscrizione. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame che dovrà verificare l'abitualità.
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