Una società finanziaria ha agito contro un'Amministrazione Statale per il recupero di un credito, ottenendo un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano. L'Amministrazione si è opposta, sostenendo la competenza del Tribunale di Roma. La Corte d'Appello ha dato ragione all'Amministrazione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con l'ordinanza n. 11501/2025, la Suprema Corte ha stabilito che in materia di competenza territoriale PA, per i debiti pecuniari dello Stato, si applicano le norme speciali di contabilità pubblica. Pertanto, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede la tesoreria provinciale del domicilio del creditore, in questo caso Milano, e non Roma, sede del debitore.
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