Un avvocato libero professionista impugna la decisione dell'INPS di iscriverlo d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2009, pretendendo contributi e sanzioni. Il professionista non aveva raggiunto le soglie di reddito per l'iscrizione alla Cassa Forense, versando solo il contributo integrativo. La Corte di Cassazione conferma che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso annullando le sanzioni civili. Grazie a una recente pronuncia della Corte Costituzionale, i professionisti non iscritti alla cassa per mancato raggiungimento dei limiti di reddito sono esonerati dalle sanzioni per i periodi precedenti al 2011. L'avvocato vince parzialmente: deve pagare i contributi ma non le sanzioni.
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