Un condannato, residente all'estero, aveva scelto la casa del fratello come luogo per ricevere gli atti giudiziari. Il Tribunale, non trovandolo di persona, ha erroneamente notificato l'avviso di udienza al suo avvocato. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla notificazione al domicilio eletto: l'atto deve essere consegnato alla persona indicata (il fratello), la cui presenza è sufficiente a perfezionare la notifica, anche se il destinatario finale è assente. L'errore procedurale ha violato il diritto di difesa, rendendo necessario un nuovo giudizio.
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