La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa e mediazione creditizia abusiva a carico di un imputato, rigettando il ricorso che lamentava una lesione del **Diritto di difesa**. Il ricorrente sosteneva che la mancata comunicazione dell'esito della trattazione scritta in appello rendesse nulla la sentenza. Gli Ermellini hanno invece stabilito che tale omissione costituisce una mera irregolarità processuale, priva di effetti sulla validità della decisione, influenzando esclusivamente la decorrenza dei termini per l'impugnazione. La Corte ha inoltre chiarito che la rinuncia al mandato del difensore, avvenuta dopo la notifica dell'avviso di udienza, non impedisce la regolare celebrazione del processo di legittimità.
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