La Corte di Cassazione ha affrontato il rapporto tra **concordato preventivo ed esecuzione** e il giudizio ordinario di accertamento del credito. Una società debitrice e i suoi garanti avevano impugnato un decreto ingiuntivo. Durante l'appello, la società veniva ammessa al concordato preventivo, pagando il credito nella misura ridotta del dieci per cento previsto dal piano. La Corte d'Appello ha comunque rideterminato il debito e condannato le parti al pagamento dell'importo accertato. La debitrice ha ricorso in Cassazione sostenendo l'estinzione del debito per effetto del pagamento concordatario. I giudici hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la procedura concorsuale non impedisce il giudizio ordinario di condanna, necessario per accertare l'effettivo credito. L'effetto esdebitatorio del concordato agirà successivamente come limite legale al momento dell'incasso, impedendo al creditore di pretendere somme superiori a quelle concordate.
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