La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello proposto nell'interesse di un imputato assente. La causa dell'inammissibilità risiede nella mancanza, all'interno della procura speciale, della necessaria elezione o dichiarazione di domicilio per il grado di appello. La sentenza chiarisce che, a seguito della Riforma Cartabia, questo requisito è obbligatorio per l'impugnazione dell'imputato assente, anche se un domicilio era già stato eletto nel primo grado di giudizio, al fine di garantire la certezza della conoscenza del processo e la celerità delle notifiche.
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