Un agente di commercio ha chiesto l'ammissione al passivo della società preponente, in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere diverse indennità di fine rapporto. Il Tribunale ha respinto quasi tutte le richieste, ritenendo che il contratto di agenzia si fosse risolto automaticamente con l'avvio della procedura concorsuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'agente. I giudici hanno stabilito che, in caso di insolvenza del preponente, il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente, ma viene temporaneamente sospeso. Di conseguenza, le indennità richieste dall'agente, il cui rapporto era proseguito durante l'esercizio provvisorio prima dell'affitto dell'azienda, devono essere nuovamente valutate dal Tribunale.
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