La Corte di Cassazione ha annullato un decreto con cui un Gip aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione depositata in cartaceo. A causa di un malfunzionamento del sistema telematico, certificato dal Procuratore della Repubblica, il deposito era avvenuto in via analogica. La Corte ha stabilito che il provvedimento del Gip è 'abnorme' sia strutturalmente che funzionalmente, in quanto il giudice non ha il potere di sindacare l'attestazione del malfunzionamento fatta dal capo dell'ufficio e perché tale decisione crea una stasi insuperabile del procedimento.
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