Un importatore ha affidato a uno spedizioniere l'importazione di lampadine dalla Cina. A causa di un errore nel codice doganale, l'importatore ha dovuto pagare dazi antidumping molto elevati anziché l'aliquota ordinaria. Ricevuta la cartella di pagamento, l'importatore ha avviato una causa tributaria e, solo successivamente, ha chiesto il risarcimento allo spedizioniere. I giudici hanno respinto la domanda per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione: il termine di prescrizione (pari a 18 mesi per i trasporti fuori Europa) inizia a decorrere dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile, ossia dalla notifica della cartella esattoriale, e non dalla fine del processo tributario. L'importatore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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