Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per spaccio di droga, presenta ricorso in Cassazione. Nel frattempo, la sua misura viene sostituita con gli arresti domiciliari. Avendo ottenuto un risultato migliorativo, l'indagato decide di presentare una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara l'impugnazione inammissibile per 'sopravvenuta carenza di interesse'. La Corte stabilisce un principio importante: in caso di rinuncia, l'indagato non deve pagare le spese processuali né una sanzione, poiché non si può considerare 'virtualmente sconfitto'.
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