Un amministratore giudiziario di un'eredità ha rassegnato le dimissioni dopo che uno dei coeredi ha bloccato il conto corrente destinato alla gestione. Gli eredi si sono opposti al pagamento del suo compenso, sostenendo che le dimissioni fossero illegittime e denunciando presunti inadempimenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la figura dell'amministratore giudiziario è assimilabile a quella del mandatario. Pertanto, le dimissioni per giusta causa sono ammesse, e il blocco del conto corrente rappresenta una valida motivazione. Le accuse di inadempimento sono state respinte in quanto le attività non svolte erano o di straordinaria amministrazione, non comprese nel suo incarico, o giustificate dalle circostanze.
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