Un professionista ha richiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito di 50.000 euro relativo all'attività di attestatore. Il giudice ha rigettato l'istanza definendola come domanda ultratardiva. Il professionista ha eccepito la mancata ricezione dell'avviso ufficiale ai creditori. Tuttavia, la curatela ha dimostrato che il creditore era a conoscenza del fallimento da molti mesi prima del deposito del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta. Il principio stabilito prevede che, sebbene il mancato avviso esoneri inizialmente il creditore, la prova della conoscenza effettiva del fallimento fa decorrere l'onere di attivarsi tempestivamente. Un ritardo ingiustificato di nove mesi esclude la non imputabilità del ritardo.
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