L'Imputato ha contestato la condanna per truffa e ricettazione, sostenendo la nullità del processo per un difetto di notifica. Secondo la difesa, la notifica al convivente era invalida poiché l'uomo viveva da solo. La Cassazione ha respinto la tesi: durante una perquisizione, l'uomo stesso aveva indicato l'abitazione come domicilio e definito "compagna" la donna che vi risiedeva e che ha ricevuto l'atto. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio che la multa applicata per la ricettazione attenuata superava il limite legale di 516 euro. Per questo motivo, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria, rideterminando la sanzione complessiva a sei mesi di reclusione e 716 euro di multa, escludendo il pagamento delle spese processuali.
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