Un creditore ha chiesto il fallimento di una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese. Il liquidatore si è opposto nel giudizio prefallimentare, ma il Tribunale ha dichiarato il fallimento. Il liquidatore ha proposto reclamo, ma la Corte d'Appello lo ha ritenuto tardivo, considerandolo un terzo interessato per il quale il termine decorre dall'iscrizione della sentenza. La Cassazione ha accolto il ricorso del liquidatore, stabilendo che, in caso di fallimento della società estinta, la società conserva eccezionalmente la capacità processuale e il liquidatore la rappresenta in veste di debitore. Di conseguenza, il termine per il reclamo decorre dalla notificazione della sentenza e non dalla sua iscrizione.
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