La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23374/2024, ha chiarito che in caso di variazione del domicilio del difensore, spetta alla parte notificante l'onere di reperire il nuovo indirizzo. Un tentativo di notifica appello presso la vecchia sede, fallito per colpa del notificante, non concede una proroga dei termini. L'appello notificato oltre il termine, anche se a seguito di un primo tentativo infruttuoso, è stato quindi dichiarato inammissibile.
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